imprese e scenari post covid-19.
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Il mancato rispetto dell’ art. 2086 2′ comma cc apre la strada alla denuncia al Tribunale ex 2409 cc per gravi irregolarità gestionali commesse dagli amministratori.

Gli amministratori delle società corrono un nuovo rischio da non sottovalutare!

Nelle poche righe che seguiranno, alla luce della sentenza del Tribunale di Milano (sez. imprese B del 19 ottobre 2019) e della prescrizione del nuovo art. 2086 cc, evidenzieremo i benefici dell’adozione di “adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili” e le conseguenze negative per gli amministratori che non rispettano tale norma.

E’ d’obbligo subito una precisazione: l’art. 2086 comma 2 c.c. non riguarda gli imprenditori individuali; per questi ultimi la disciplina è statuita dall’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 14/2019 che sarà in vigore dal 15 febbraio 2021 e che prescrive il dovere di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

Sintetizzando il più possibile, con la sentenza di riferimento, emessa nell’ottobre 2019, il giudice condannava l’amministratore, dietro denunzia ex art. 2409 da parte del collegio sindacale, statuendo che le azioni poste in essere dall’amministratore, finalizzate alla risoluzione della crisi finanziaria aziendale, non risultavano sufficienti in quanto prive di una panoramica strutturata sull’assetto futuro concretamente attuabile e raggiungibile e quindi prive di informazioni sulla continuità dell’impresa.

E’ stato così messo in luce che non è sufficiente solo ipotizzare le strategie da adottare per la prevenzione della crisi, o impegnarsi con espressioni di mero esercizio labiale, ma vanno concretamente adottati i modelli organizzativi imposti dal nuovo art. 2086 2′ comma cc.

L’art. 2086 2′ comma prescrive, testualmente, “l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale nonchè di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale”.

Alla luce della sentenza, dunque, riveste un ruolo fondamentale la Pianificazione d’Azienda inteso come strumento atto sia a dimostrare in maniera concreta di voler prevenire la potenziale crisi che, contestualmente, di adottare sistemi avanzati indispensabili per lo sviluppo e l’implementazione dei processi aziendali.

COSA SI INTENDE CON “ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI AMMINISTRATIVI E CONTABILI”?

A questo punto vi starete chiedendo: cosa si intende per adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

Si tratta certamente di regole e procedure atte e finalizzate a garantire la corretta attribuzione del potere decisionale in relazione alle capacità e responsabilità dei singoli attori aziendali.

Si fa riferimento inoltre all’utilizzo di sistemi di budgeting, pianificazione finanziaria aziendale e di rilevazione contabile completi, tempestivi e attendibili, alla produzione di informazioni valide e utili per la costruzione di un sistema di controllo di gestione che avalli le scelte di gestione e salvaguardi il patrimonio aziendale, nonché la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio e per l’analisi degli scostamenti rispetto ai dati previsionali.

  • ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI
  • ADEGUATI ASSETTI AMMINISTRATIVI
  • ADEGUATI ASSETTI CONTABILI

Approfondiremo nei prossimi articoli ciascuno di questi punti, vi invitiamo a continuare a seguirci accedendo al nostro blog e visitando i nostri social.


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